L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Le recenti disposizioni per il contenimento della pandemia, sono ormai vigenti su tutto il territorio nazionale (D.P.C.M. 9 Marzo 2020) e per i mesi a venire sono destinate ad affiancarsi al principio generale di cui all’art. 2087 cod. civ. sopra richiamato nonché alla più specifica normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedasi, in particolare, il Testo Unico di cui al D.Lgs. 81/2008).
Tali nuove norme assumono oggi un particolare rilievo anche per il datore di lavoro visto che la loro inosservanza può condurre ad ipotesi di responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen., per cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
Inoltre, l’inosservanza delle norme in commento potrebbe determinare un danno alla salute dei lavoratori ed in tal caso ben potranno configurarsi ipotesi di responsabilità penale a carico del datore per lesioni o omicidio colposo, con tutte le inesorabili conseguenze per l’azienda: oltre ai più ovvi profili risarcitori si pensi all’eventuale responsabilità amministrativa cui potrebbe incorrere l’ente ai sensi dell’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.P.C.M. 8 Marzo 2020 incentiva il ricorso al lavoro agile e raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e periodi di congedo ma allo stesso tempo prescrive una serie di cautele, che devono trovare una attuazione anche sul posto di lavoro. Tra queste, specie per quanto concerne gli esercizi commerciali e le attività aperte al pubblico, l’impegno ad evitare assembramenti di persone.
Il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 ha poi approfondito la questione rivolgendo le seguenti raccomandazioni alle attività produttive e alle attività professionali: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Successivamente, il 14 Marzo 2020 il Governo ha siglato con le parti sociali il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per cui le imprese, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le seguenti ulteriori misure di precauzione, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
L’azienda, mediante consegna e/o affissione di idoneo materiale informativo, deve innanzitutto informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità tra cui, in particolare: l’obbligo di osservare le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro; l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitari; l’obbligo di astenersi, laddove sussistano tali condizioni di pericolo, dall’entrare o dal permanere in aziende dandone immediatamente avviso al datore di lavoro.
L’accesso in azienda è altresì precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2: per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro: le persone in tale condizione (nel rispetto delle ulteriori indicazioni riportate nel protocollo) saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro, inoltre, deve pianificare procedure e percorsi idonee a ridurre quanto più possibile le occasioni di contatto con tra le persone, e la permanenza nei locali, con riferimento tanto ai lavoratori quanto ad eventuali terzi soggetti, quali fornitori, trasportatori, visitatori dovendosi in ogni caso rigorosamente rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Il datore di lavoro deve inoltre assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni e dispositivi individuali di lavoro, quali tastiere, mouse e schermi touch, nonché delle aree comuni e di svago (nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, devono essere adottate le più rigorose procedure di sanificazione previste dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ed alla ventilazione dei locali).
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e l’azienda deve mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; si noti che per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati/installati servizi igienici dedicati, essendo loro vietato l’utilizzo di quelli riservanti al personale dipendente.
I lavoratori devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale: le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. È inoltre favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (scaricabili da qui)
Qualora specifiche attività impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Inoltre, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza; procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi e/o assicurare un diverso piano di turnazione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Ricorrere in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.