L’istituto della prescrizione, sui cui il Legislatore era già intervenuto nel 2017, ha subito un altro significativo intervento di riforma ad opera della Legge 9 Gennaio 2019, n. 3, con importanti modifiche agli artt. 158, 159 e 160 del codice penale che entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2020.
In particolare, il nuovo art. 158 c.p. reintroduce la disciplina della continuazione antecedente alla riforma del 2005 così che il termine di decorrenza tornerà a decorrere dal giorno in cui la continuazione è cessata e le singole fattispecie non potranno più essere considerate autonome e separate ai fini della prescrizione.
L’Art. 159 c.p. ha subito innovazioni altrettanto marcate. La norma, infatti, contemplava una ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione del reato a far data dalla sentenza di primo o di secondo grado, anche se emesse in sede di rinvio, sino alla sentenza emessa nel grado successivo, con un termine massimo di un anno e sei mesi di sospensione. La norma nella sua attuale formulazione, invece, prevede ora che "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna" (i successivi commi terzo e quarto sono stati conseguentemente abrogati poiché finalizzati alla definizione del termine di cui alla formulazione precedente)
La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è infine intervenuta sull’art. 160 c.p. abrogandone il primo comma e lasciando invariate le altre cause di interruzione della prescrizione. In tal modo il legislatore ha escluso l'effetto interruttivo in capo alle sentenze ed ai decreti penali di condanna: la ratio del Legislatore è stata evidentemente quella di coordinare le disposizioni in materia di interruzione con le modifiche apportate all'art. 159 ed in particolare con la nuova ipotesi di sospensione poc'anzi richiamata.
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