L’art. 186 del codice della strada sanziona la condotta di chi si sia messo al volante pur versando in stato di ebbrezza: nei casi di minor gravità si applica una sanzione amministrativa ma se il tasso alcolemico super gli 0,8 grammi per litro la fattispecie assume rilevanza penale ed è sanzionata con l’arresto e con l’ammenda, oltre le ulteriori aggravanti che potranno essere contestate nel caso concreto. Tuttavia, se il conducente non ha causato incidenti stradali, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ed in caso di positivo svolgimento degli stessi il reato è dichiarato estinto. In tal caso, il Giudice dispone altresì la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato (per informazioni clicca qui)