La recente abrogazione dell’abuso d’ufficio ha generato un intenso dibattito e diverse Corti di merito hanno già sollevato questione di legittimità costituzionale avverso tale intervento del Legislatore: di seguito, i principali motivi ed il testo integrale delle recenti Ordinanze appositamente pronunciate dei Tribunali di Firenze, Bolzano e Busto Arsizio continua a leggere
Con Ordinanza ex art. 22 c.p.p. depositata il 27.12.2021, il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto la trasmissione degli atti al c.d. Tribunale dei Ministri di Bologna per l'ulteriore corso del procedimento a carico dell'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, indagato per i di fatti di sequestro di persona che gli vengono contestati in relazione ad alcuni atti normativi emessi nel corso del suo mandato. Il Tribunale di Reggio Emilia, ha evidentemente disatteso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ed anzi mette in luce i gravi profili di responsabilità penale a carico dell'indagato. Uno speciale riconoscimento deve essere attribuito alla pregevole opera dell'Avv. Marco Mori, del foro di Genova, che ha patrocinato il caso in esame (v. ordinanza integrale, formato testo e formato PDF).
Con sentenza del 12.03.02021 Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Dott.ssa DEL CORVO all’esisto di giudizio abbreviato, ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” un imputato al quale veniva contestato il reato di cui all’art.483 c.p. in relazione all’art. 76 D.P.R. 445/00 perché “fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della POLFER, affermava falsamente un fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità. Segnatamente in sede di autodichiarazione dichiarava di lavorare presso il […..] di […..] n.162 in Milano e di fare rientro presso il proprio domicilio, circostanza non corrispondente al vero”... continua a leggere
Il Tribunale di Reggio Emilia, con Sentenza n. 54/2021, ha assolto due imputati cui veniva contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico p. e p. dall’art. 483 per aver falsamente attestato la sussistenza di speciali esigenze di carattere medico a giustificazione dell’allontanamento dal proprio domicilio, altrimenti precluso dalle disposizioni del Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria... continua a leggere
La Corte Costituzionale, con Sentenza del 23 dicembre 2020 n. 278, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alla sospensione della prescrizione disposta dal D.L. n. 18/2020 a fronte del rinvio dei procedimenti penali per l’emergenza Covid. La Corte osserva, fra l’altro, che la disposizione censurata determina una stasi del procedimento penale con conseguenze che investono gli interessi di tutte le parti, ivi evidentemente comprese la pubblica accusa e la persona offesa costituita parte civile oltre che ovviamente l’imputato: risponderebbe dunque ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità la disposizione che in simmetria determini una parentesi anche nel decorso del tempo di prescrizione dei reati. La Sentenza appare di sicuro interesse per il numero e la portata dei temi sottoposti al vaglio del Giudice delle Leggi e dunque di seguito se ne riporta il testo integrale... continua a leggere
La Corte di Cassazione, con la Sentenza di seguito riportata, si è recentemente espressa sui principali elementi del reato di manovre speculative su merci punito dall’art. 501 bis c.p. che sanziona la condotta di chi, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. Il caso risulta di particolare attualità poiché nel caso di specie venivano contestate manovre speculative sulla vendita di mascherine a seguito dell’emergenza Covid... continua a leggere
La Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) ha introdotto un'importante novità ai commi che vanno dal 1015 al 1022: la possibilità per l'imputato assolto con sentenza passata in giudicato di vedersi rimborsare le spese legali sostenute per la difesa nel processo penale... continua a leggere
"Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può rendere piú generale cosí: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell’uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo." Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene
Sono entrati in vigore i Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 2016, adottati in attuazione della Legge Delega n. 67/2014. Con il D.Lgs. n. 7/2016, sono state abrogate le seguenti figure di reato: continua a leggere
Per approfondimenti: gli illeciti di falso dopo il D.Lgs. n. 7/2016 - abrogazione dell'art. 594 c.p., ingiuria - il danneggiamento dopo il D.Lgs. 7/2016 - Il D.Lgs. n. 8/2016 ed i nuovi illeciti amministativi - le depenalizzazioni salvate dalla Consulta
L’istituto della prescrizione, sui cui il Legislatore era già intervenuto nel 2017, ha subito un altro significativo intervento di riforma ad opera della Legge 9 Gennaio 2019, n. 3, con importanti modifiche agli artt. 158, 159 e 160 del codice penale che entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2020... continua a leggere
A seguito del celebre caso Engel ed altri c. Paesi Bassi del 1976 (scarica la sentenza), non ci è più consentito qualificare una sanzione o un procedimento in termini meramente formali dovendone l’interprete riconoscere la natura sostanzialmente penale in funzione anche di uno soltanto dei tre criteri conosciuti, appunto, come “criteri di Engel”, più precisamente... (continua a leggere)
Un illuminato Giudice di Varese ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale rilevando la natura sostanzialmente penale dei "nuovi" illeciti amministrativi. Le norme contestate sono state tuttavia salvate dalla Consulta che ne ha rilevato l'inammissibilità.
Si riporta, di seguito, la Sentenza n. 109 del 2017 che ha così deciso.. continua a leggere
26 Maggio 2017
La Corte di Cassazione, Sez. V penale, con sentenza del 29 Gennaio 2016, n. 3981, ha chiarito "che l'imputato condividesse o meno i presunti insulti che altri avrebbero "postato" è infatti circostanza irrilevante nella misura in cui la sua condotta materiale non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai medesimi, rilanciandoli direttamente o anche solo indirettamente. E' evidente che ... (continua a leggere).
In riferimento all'art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare, e più precisamente all'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con sentenza n. 3741/2016, si è recentemente pronunciata a proposito di: natura del reato e decorrenza del termine di prescrizione, incapacità economica dell'imputato, irrilevanza dell'ausilio economico di terzi. Più precisamente ... continua a leggere
Il Governo ha dettato ed esteso su tutto il territorio nazionale misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, tra cui l'obbligo di restare a casa, se non per comprovate e specifiche esigenze: la violazione di tali misure è foriera di responsabilità penali anche ai sensi dell'art. … continua a leggere
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22471/2015, hanno affermato il seguente principio: “Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272) e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente”. Fonte: www.cortedicassazione.it
La Corte di Cassazione, con sentenza 5254 del 2016, ha ritenuto che "a fronte della realizzazione della condotta tipica, che è la coltivazione di una pianta conforme al "tipo botanico" e che abbia, se matura, raggiunto la soglia di capacità drogante minima, il giudice potrà e dovrà valutare se la condotta stessa sia del tutto inidonea alla realizzazione della offensività in concreto. L'ambito di tale riconoscibile inoffensività è, ragionevolmente, quello del conclamato uso esclusivamente personale e della minima entità della coltivazione tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile l'ampliamento della coltivazione;
l'onere della prova, spettando all'accusa dimostrare la realizzazione del fatto tipico, va ritenuto tendenzialmente a carico dell'imputato anche se è probabile che la condizione di inoffensività sia di immediata percezione.
7. Risulta quindi corretto affermare che l'avere coltivato due piantine, senza alcuna ragione di ritenere che i ricorrenti avessero altre piante non individuate e, quindi, essendo certo che quanto individuato esauriva la loro disponibilità senza alcuna prospettiva di utile distribuzione in favore di terzi consumatori, non è in concreto una condotta offensiva per le ragioni anzidette" (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2015) 09-02-2016, n. 5254)
A seguito della declaratoria di incostituzionalità della pena per il reato di spaccio di droghe leggere (v. Corte Cost. sent. n. 32/14), “il Giudice dell’esecuzione recupera il potere di stabilire la pena rispettando i criteri irrinunciabili della proporzionalità ed adeguatezza, in ossequio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.” (Cass. Pen., Sez. III, 20 luglio 2015, n. 31389).
Il Giudice dell’esecuzione, pertanto, non potrà semplicemente eliminare la parte di pena divenuta illegale perché eccedente il massimo conforme alla Costituzione ma dovrà rideterminala interamente e dare conto della corrispondenza del nuovo computo ai suddetti principi (per ulteriori contributi a proposito della progressiva erosione del principio della c.d. intangibilità del giudicato, clicca qui).
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46625/2015, hanno risolto il contrasto Giurisprudenziale sulla compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, Cod. Strada con il reato di cui al settimo comma del medesimo articolo, consistente nel rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
Tale fattispecie , infatti, non è assimilabile alla guida in stato di ebbrezza che viene in effetti richiamata dalla norma ma soltanto ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio.
Esclusa la configurabilità dell'aggravante, l'imputato potrà legittimamente invocare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai fini della successiva declaratoria di estinzione del reato, con le conseguenti statuizioni in ordine alle pene accessorie (riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo sequestrato).
In senso conforme si era già pronunciata la S.C., per esempio Cass. Pen., IV Sez., 22687/2014 e Cass. Pen., Sez. IV, n. 51731/2014 (Studio Legale Bergamo, avvocato penalista, incidente stradale, alcoltest, guida in stato di ebbrezza) v. testo integrale sentenza
A quasi un anno dall'introduzione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ad opera del d.lgs. n. 28 del 2015, è giunto il momento di fare il punto della situazione sulle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza in materia .. continua a leggere
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito:
- che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame
alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli
artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
- che, in relazione all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi
mai l'indagato o l'imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero). (Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 5396 ud. 29/01/2015 - deposito del 05/02/2015 - download PDF) - Fonte: www.cortedicassazione.it
Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, ha dato attuazione della direttiva 2012/29/UE apportando importanti modifiche al codice di rito. Fra le principali novità, occorre menzionare l’ampliamento del concetto di “nucleo familiare” ai fini dell’esercizio delle facoltà e dei diritti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato, l’introduzione di obblighi informativi e comunicazioni da parte della autorità procedente ed il diritto all’assistenza linguistica.
E’ inoltre garantita alla persona offesa che versi in stato di particolare vulnerabilità, come definito dall’art. 90 quater c.p.p., l’applicazione di modalità protette nell’esecuzione dell’incidente probatorio o della prova testimoniale ovvero in sede di sommarie informazione.
Nei procedimenti davanti al giudice di pace, la mancata comparizione della persona offesa in udienza equivale a manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto (v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 17 del 16 Luglio 2015). Per approfondimenti, clicca qui.
Nel ricorso proposto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Sannino c. Italia, 2006, un cittadino italiano lamentava, in particolare, che il processo che aveva portato alla sua condanna non era stato equo e che non gli era stato garantito un secondo grado di giudizio. Durante il processo era stato difeso da diversi avvocati, sia di fiducia che d’ufficio. Condannato a 2 anni di reclusione, il ricorrente aveva proposto senza successo diverse impugnazioni.
La Corte ha rilevato che il difensore nominato d’ufficio al ricorrente era stato informato della data della successiva udienza, ma non della propria nomina. Tale mancanza da parte delle autorità ha comportato per il ricorrente lo svantaggio di essere rappresentato ad ogni udienza da un diverso difensore, nominato di volta in volta ai sensi dell’art. 97, quarto comma c.p.p. e senza ovviamente alcuna conoscenza del cas (tanto che i medesimi difensori non avevano richiesto che fossero ascoltati i testimoni a favore della difesa, la cui audizione era stata autorizzata dal Tribunale su istanza dei primi due avvocati).
Le Autorità Italiane autorità hanno omesso di disporre un rinvio per permettere ai vari difensori di approfondire il caso: le autorità italiane non si erano in alcun modo assicurate che l’imputato fosse adeguatamente difeso e rappresentato così che la Corte ha ravvisato nella fattispecie una violazione dell’art. 6 CEDU (sintesi sentenza prelevata dal sito www.camera.it - download PDF; v. anche testo in lingua inglese e francese, SANNINO c. ITALIA, ricorso n. 30961/03, III Sez., Sentenza 27 Aprile 2006, ECHR - REPORTS OF JUDGMENTS AND DECISIONS 2006-VI; v. anche testo tradotto, estratto da www.giustizia.it - download PDF).
Il procedimento davanti al giudice di pace presenta caratteri assolutamente peculiari tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario: il decreto legislativo n. 274 del 2000 contempla un apparato sanzionatorio del tutto autonomo e forme alternative di definizione non previste dal codice di procedura penale che si innestano in un procedimento in cui il giudice deve favorire la conciliazione tra le parti: il giudice di Pace, può escludere la procedibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 34, comma 2 (solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento) e, dall'altro, può pronunciare l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, ex art. 35, commi 1 e 5 (dopo aver sentito la persona offesa). Pertanto, non viola la costituzione l’esclusione dei riti alternativi nel processo innanzi al Giudice di Pace (Corte Cost., Ord. 228/2015, download PDF).