I REATI E GLI ILLECITI CIVILI DI FALSO DOPO IL D.LGS. N. 7/2016

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L’abrogazione dei reati di falso ad opera del D.Lgs. n. 7/2016 (v. il breve commento) concerne unicamente atti e scritture private,  ferme  dunque restando le ipotesi di responsabilità penale previste dagli artt. 487 e ss. c.p. in riferimento a pubblici ufficiali o comunque ad atti pubblici (così anche in riferimento, per esempio, ai documenti informatici, v. art. 491 bis c.p.).

 

E’ stato inoltre riformulato l’art. 490 c.p. per cui mentre la prima parte della norma, concernente la soppressione, distruzione o occultamento di atti pubblici veri rimane invariata, il riferimento alle scritture private in generale è stato fortemente ridimensionato: la norma, nella sua attuale formulazione, riguarda  unicamente il testamento olografo, la cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata.

 

Per la sussistenza del reato in relazione a tali documenti, che ai presenti fini sono equiparati agli atti pubblici, è inoltre richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno: in tal senso è stato novellato anche l’art. 491 c.p., primo comma, concernente appunto le falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

 

A tale proposito, giova rammentare che anche ai sensi del nuovo art. 491 c.p., nel caso di contraffazione o alterazione di tali atti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 c.p. per l'uso di atto pubblico falso.

 

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede invece d'ufficio se i fatti previsti da tali articoli riguardano un testamento olografo.

 

I nuovi illeciti civili di falso, introdotti dal medesimo decreto legislativo, saranno puniti con la sanzione civile dal euro 200,00 a euro 12.000,00 con l’individuazione delle seguenti condotte incriminatrici:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

 

Per espressa disposizione, il riferimento deve intendersi anche ai documenti informatici privati avente efficacia probatoria, agli atti originali e le copie autentiche di essi (quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti). Si considera inoltre firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Avvocato Carlo Florio

 

Editoria Giuridica