la giurisdizione italiana nel recupero di crediti extra-ue

Avvocato

L’art. 6 del Reg.to 1215/2012 stabilisce, al primo comma, che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato (salva l’applicazione dell’art. Art. 18, par. 1, dell’Art. 21, par. 2, nonché degli Artt. 24 e 25).

 

Pertanto, chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, più precisamente quelle che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a): trattasi, nello specifico degli artt. 3 e 4 della L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato concernenti rispettivamente l’ambito della Giurisdizione Italiana e la sua accettazione o deroga ad opera delle parti.

 

L’art. 3, in particolare, dispone che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi dettati dalla Legge (ivi ovviamente compresi quelli previsti da specifiche convenzioni internazionali).

 

Precisa inoltre la norma in commento che la Giurisdizione sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia: la Convenzione si applica anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente purché ovviamente si tratti di una delle materie comprese nel sue campo di applicazione. Rispetto alle altre materie, infatti, la Giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio (art. 3 L. 218/1995).

 

La Convenzione è stata sostituita dal Reg.to CE 44/2001 che infatti ne sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni (salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato). Pertanto, nella misura in cui il regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento alla Convenzione si intende fatto al Regolamento (v. art. 68 Reg.to 44/2001).

 

Successivamente, il Reg.to 44/2011 è stato abrogato e sostituito dal Reg.to 1215/2012 (v. art. 80) che, in riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, similmente stabilisce: Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento (v. Art. 68 Reg.to 1215/2012).

 

Ne deriva che i Reg.ti 44/2001 e 1215/2012 si sono sostituiti alla Convenzione di Bruxelles limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri. In altri termini, il riferimento di cui all’art. 3 della L. 218/1995 deve sì condurre ai regolamenti europei ma soltanto nei rapporti fra tali Stati: allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente continua a trovare applicazione la Convenzione di Bruxelles del 1968, almeno in relazione alle materie ivi contemplate.

 

Alle medesime conclusioni è giunta, in diverse occasioni, anche la S.C. per cui “… il rinvio operato dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, attiene esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles, e non si estende al regolamento CE n. 44/2001. Nè può ritenersi che la Convenzione sia stata definitivamente sostituita (e quindi implicitamente abrogata) dal sopravvenuto regolamento, come parrebbe ritenere la resistente: la convenzione, infatti, continua ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione ovvero che non hanno adottato il predetto regolamento, pur facendo parte dell'Unione …” (Cass. Civ., S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239).

 

In diverse occasioni la Giurisprudenza ha inoltre confermato che “… qualora non si tratti di alcuna delle materie (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni; fallimenti, concordati ed altre procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato) escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2^, 3^ e 4^ del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione; e ciò perché il rinvio ai criteri indicati è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione (S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060). ” (Cassazione civile, sez. un., 12/04/2012, n. 5765; in senso conforme, v. anche Cass. Civ. sez. un.  02 dicembre 2013 n. 26937 e  Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2013 n. 17866).

 

Si è così osservato che “Ciò non è di poca rilevanza nella fattispecie relativa ad azione contrattuale da compravendita, in quanto, l'art. 5, comma 1, n. 1, lett. B) del Regolamento ha profondamente innovato la competenza in tale specifica ipotesi, ancorandola in ogni caso al luogo in cui i beni venduti sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati e non con il solo riferimento al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita, come, invece, statuisce l'art. 5 della Convenzione, applicabile nella fattispecie per le ragioni sopra esposte” (Cass. Civ., S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239). Nella fattispecie oggetto della citata pronuncia, per esempio, la Corte ha individuato il luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione pecuniaria attraverso la Convenzione di Vienna in materia di compravendita internazionale di beni mobili.

 

Le medesime considerazioni valgono, evidentemente, per i contratti di prestazione di servizi che nella prospettiva regolamentare sono parimenti "ancorati" al luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (v. art.art. 5, comma 1, n. 1, lett. B, Reg.to 1215/2012) ed a cui sono oltretutto riconducibili una gamma estremamente ampia di rapporti (contratti di prestazione d’opera professionale, di trasporto, appalto, studio e ricerca industriale o di marketing, finanziamento o prestazione di servizi finanziari et cetera, v. CARPI-TARUFFO, commentario breve al Codice di Procedura Civile, CEDAM, 2015 ).

 

Ebbene, in ambito contrattuale la Convenzione di Bruxelles del 1968 prevede che il convenuto possa essere citato “davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” (art. 5, Conv.), sul punto: “Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3 comma 2 l. 31 maggio 1995 n. 218, per la materia contrattuale, si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, da intendersi nel senso che è necessario individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro un cittadino straniero per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente da un contratto di ormeggio nel quale sia stato previsto un corrispettivo, ma non il luogo di pagamento, occorre far ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 3 art. 1182 c.c., relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, avendo l'obbligazione per oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti, ancorché si tratti di somma sostitutiva del corrispettivo convenuto, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in danaro” (Cassazione civile sez. un.  03 aprile 2007 n. 8224, in Giust. civ. Mass. 2007, 4).

 

Pertanto, laddove si intenda ottenere l’adempimento dell’obbligazione contrattuale pecuniaria al di fuori dei casi previsti dalla normativa regolamentare occorrerà stabilire ove il pagamento deve essere eseguito secondo gli accordi contrattuali ovvero, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, secondo la Legge nazionale applicabile.       Avv. Carlo Florio

PER APPROFONDIMENTI                                                                                                                            

Editoria Giuridica⧉