Ricorso in Cassazione nelle indagini preliminari: le Sezioni Unite sul fronte dell’abnormità

Il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti abnormi si conferma uno strumento essenziale anche nella fase delle indagini preliminari. Lo ribadiscono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10869/2025, che ha dichiarato abnorme – e quindi immediatamente impugnabile – il rigetto immotivatamente opposto alla richiesta di incidente probatorio su dichiarazioni di minori nei reati previsti dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. La Corte chiarisce che la vulnerabilità e la non rinviabilità della prova sono presunte per legge e non richiedono ulteriore verifica motivazionale da parte del GIP. Il rigetto immotivato produce una stasi procedimentale non rimediabile, giustificando il ricorso diretto in Cassazione. Il principio rafforza il ruolo del difensore nella strategia delle impugnazioni interlocutorie, valorizzando il vaglio di legittimità come strumento di tutela.

La recente sentenza n. 10869/2025 delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione segna un passaggio rilevante nel bilanciamento tra le esigenze di economia processuale e le garanzie difensive in fase di indagini preliminari in quanto, nel dichiarare l’abnormità del rigetto immotivatamente opposto alla richiesta di incidente probatorio, riconoscono ancora una volta nel ricorso per Cassazione il consolidato rimedio utilizzabile già nella fase delle indagini preliminari.

 

Con una motivazione ampia e sistematica, la Corte ha riconosciuto che il provvedimento del GIP che rigetti in modo immotivatamente sommario la richiesta di incidente probatorio su dichiarazioni di minori in procedimenti per reati sessuali può essere impugnato immediatamente in Cassazione, in quanto abnorme.

 

Più precisamente, la S.C. ha enunciato il seguente principio di Diritto: «è viziato da abnormità – ed è, quindi, ricorribile per cassazione – il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392 c. 1-bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge».

 

  

Le Sezioni Unite hanno così affrontato un tema che può essere cruciale in fase di indagini preliminari: il rigetto della richiesta di incidente probatorio senza adeguata motivazione integra un provvedimento abnorme, poiché determina una stasi procedimentale che non rimediabile se non attraverso l’accesso alla giurisdizione di legittimità.

 

La decisione segna un’importante affermazione del principio di tutela anticipata della prova nel procedimento penale, soprattutto in ambito di reati sessuali. Il richiamo all’abnormità non è solo una tecnica per consentire il controllo immediato in Cassazione, ma sottolinea anche la centralità della prova dichiarativa della persona offesa e il rischio di irrimediabile pregiudizio per l’accertamento dei fatti, qualora essa venga rinviata alla fase dibattimentale.

 

Questa pronuncia rafforza il ruolo del difensore nella valutazione strategica e tecnica dell’impugnabilità immediata di provvedimenti interlocutori, anche in fase di indagini preliminari, e rilancia l’importanza del ricorso in Cassazione non solo come rimedio avverso una eventuale Sentenza di condanna, ma anche come strumento di legittimità a tutela dell’equilibrio processuale.

 

Nel panorama post-riforma Cartabia, dove l’accesso al giudizio di legittimità è sempre più vincolato da requisiti di ammissibilità stringenti, questa sentenza riafferma la necessità di un’assistenza legale altamente qualificata, specializzata nell’individuare profili di nullità e abnormità, non sempre immediatamente percepibili a livello di merito.

PER APPROFONDIMENTI                                                                                                                    

Editoria Giuridica⧉