La recente abrogazione dell’abuso d’ufficio ha generato un intenso dibattito e diverse Corti di merito hanno già sollevato questione di legittimità costituzionale avverso tale intervento del Legislatore: di seguito, i principali motivi ed il testo integrale delle recenti Ordinanze appositamente pronunciate dei Tribunali di Firenze, Bolzano e Busto Arsizio.
1. La precedente riforma dell’art. 323 c.p. e la successiva abrogazione della norma
L’art. 23 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella Legge 11 Settembre 2020) aveva già limitato sensibilmente l’ambito applicativo del reato che veniva dunque ristretto alle sole ipotesi di violazione di specifiche regole di condotta (ex plurimis v. Cass. Pen. penale n. 442/2021).
Successivamente, dolendosi della scarsa operatività della norma, con legge 9 agosto 2024 n. 114, il Legislatore ha ritenuto di risolvere il problema abrogando definitivamente l'art. 323 del c.p.: questa scelta ha immediatamente sollevato dubbi di legittimità costituzionale, portando diversi tribunali italiani a rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
In particolare, il Tribunale di Bolzano, il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Busto Arsizio hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. b) della legge 114/2024, evidenziando le possibili violazioni principalmente degli articoli 11 e 117 della Costituzione, con particolare riferimento agli obblighi internazionali assunti dall'Italia (di seguito, è possibile scaricare le Ordinanze in versione integrale).
2. Gli obblighi internazionali
Fra le questioni sollevate, è di particolare interesse la compatibilità dell'abrogazione con la Convenzione ONU contro la corruzione (Convenzione di Merida) del 2003, ratificata dall'Italia nel 2009: l'art. 19 della Convenzione, infatti, prevede che gli Stati considerino l'introduzione del reato di abuso d'ufficio nei loro ordinamenti.
Secondo l'interpretazione fornita dai tribunali, la Convenzione di Merida stabilisce degli standard minimi di tutela che non possono essere derogati in peius: se uno Stato aveva già nel proprio ordinamento strumenti di tutela più avanzati al momento della ratifica, non può eliminarli completamente in un momento successo.
I tribunali hanno evidenziato, in particolare, che La Convenzione di Merida mira a rafforzare, e non certo ad indebolire, gli strumenti di lotta alla corruzione: l'art. 7 della Convenzione impone agli Stati di mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse e dunque l'abrogazione totale del reato lascerebbe scoperte diverse condotte prima penalmente rilevanti, creando un vuoto di tutela.
3. Tribunale di Firenze, Ordinanza 24.09.2024
Il Tribunale di Firenze, che solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. Il Tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, in quanto l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio violerebbe gli artt. 3, 97, 11 e 117 Cost., in relazione agli obblighi derivanti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65 della Convenzione di Merida. Secondo il Tribunale, la Convenzione di Merida stabilisce degli standard minimi di tutela del cittadino contro la corruzione, tra cui la criminalizzazione dell'abuso d'ufficio, che non possono essere derogati in senso peggiorativo dagli Stati firmatari. L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio da parte dell'Italia violerebbe quindi tali obblighi internazionali.
4. Tribunale di Busto Arsizio, Ordinanza 21.10.2024
Il Tribunale di Busto Arsizio solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. Il Tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, in quanto l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio violerebbe gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65 della Convenzione di Merida. Secondo il Tribunale, la Convenzione di Merida stabilisce degli standard minimi di tutela del cittadino contro la corruzione, tra cui la criminalizzazione dell'abuso d'ufficio, che non possono essere derogati in senso peggiorativo dagli Stati firmatari. L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio da parte dell'Italia violerebbe quindi tali obblighi internazionali.
5. Tribunale di Bolzano, ordinanza 11.11.2024
Il Tribunale di Bolzano sollva questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 134 Cost. e all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. Il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio violerebbe gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Merida) del 2003, ratificata dall'Italia. Secondo il Tribunale, la Convenzione di Merida stabilisce degli standard minimi di tutela del cittadino contro la corruzione, tra cui la criminalizzazione dell'abuso d'ufficio, che non possono essere derogati in senso peggiorativo dagli Stati firmatari. L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio da parte dell'Italia violerebbe quindi tali obblighi internazionali.
6. Prospettive e conclusioni
La decisione della Corte Costituzionale avrà importanti ripercussioni pratiche: dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma abrogativa, il reato di abuso d'ufficio tornerebbe in vigore. In caso contrario, verrebbe confermata la scelta legislativa di eliminare questa fattispecie penale. Nel frattempo, i processi in corso per abuso d'ufficio sono stati sospesi in attesa della decisione della Consulta.
La questione va oltre il singolo reato di abuso d'ufficio, toccando temi fondamentali come: il rapporto tra diritto interno e obblighi internazionali; l'equilibrio tra discrezionalità del legislatore e vincoli sovranazionali; l'effettività della tutela contro gli abusi nella pubblica amministrazione.
Al netto delle sollevate questioni di Legittimità Costituzionale, la riforma suscita non pochi interrogativi in merito all’opportunità di certe scelte di politica legislativa anche alla luce dell’erosione della portata applicativa della norma incriminatrice da parte delle precedente Legislatura.