Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 44 del 01 Aprile 2021, recante le ultime misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, con la proroga di numerose fra le precedenti disposizioni del DPCM 02 Marzo 2021 e del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 ed altre importanti novità.
In particolare, la proroga riguarda l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione, l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi e la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il Decreto Legge, inoltre, prevede la ripresa a livello nazionale dello svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado mentre per i successivi gradi le attività in presenza saranno assicurate al 50-75% della popolazione studentesca in zona arancione: nelle zone rosse, invece, la didattica continuerà a svolgersi unicamente a distanza.
L'Art. 3 del Decreto Legge in commento introduce poi uno "scudo penale" a beneficio del personale medico sanitario "per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria..." con la previsione che "...la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione"
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono ulteriormente interessati del Decreto Legge in commento, in quanto ne conferma l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2: l'Art. 4, inoltre, prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Ulteriori misure sono poi state adottate in materia di Giustizia, terzo settore, assunzioni e concorsi pubblici: di seguito è possibile scaricare il testo integrale del Decreto Legge n. 44/2001
PER APPROFONDIMENTI
S. MARINI, G. SCACCIA, Emergenza covid-19 e ordinamento costituzionale, Giappichelli, 2020 ⧉ ; S. BELLOMO, A. MARESCA, G. S. PASSARELLI, Lavoro e tutele al tempo del Covid-19, Giappichelli, 2020 ⧉ ; O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro ed emergenza pandemica, Giappichelli, 2021 ⧉ ; M. SANTISE, G.A. CHIESI, Diritto e Covid-19, Giappichelli, 2020 ⧉ ; diritto e covid ⧉
Editoria Giuridica ⧉
Decreto Legge n. 44 /2001