Sospensione degli sfratti ulteriormente prorogata al 30 Giugno 2021

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo - Avvocato civilista
Carlo Arienti (1801-1873), L'assedio di Alessandria e la cacciata di Federico Barbarossa

L'art. 13, comma XIII, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha prorogato sino al 30 giugno 2021 la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, originariamente disposta dall’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 giugno 2020, poi ulteriormente differita al 30 settembre 2020 e, ancora, al 31 dicembre 2020.

 

In effetti, la decisione di interdire la liberazione coercitiva di fabbricati occupati da inquilini senza titolo, nel contesto della persistenza emergenza epidemiologica è stata assunta, per la prima volta con l’art. 103, 6° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, con efficacia sino al 30.06.2020; è stata differita al 1.09.2020 in sede di conversione con la Legge 24.04.2020, n. 27; è stata nuovamente posticipata al 31.01.2020 con l’art. 17, comma 1 bis, del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito dalla Legge 17.07.2020, n. 77; è stata ulteriormente rinviata sino al 30.06.2021 dall’art. 13, 13° comma, del D.L. 31.12.2020, n. 183.

 

La prima inibitoria investiva l’esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui era stato richiesto, nonché tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione fra immobili a destinazione residenziale, commerciale ed alberghiera.

  

La nuova proroga contiene una significativa novità rispetto alle disposizioni precedenti in quanto posticipa, sino alla data del 30 giugno 2021, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di beni immobili, anche se destinati ad uso diverso dalla civile abitazione: l'art. 13 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, infatti, dispone che “La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

 

Inoltre, l’ultima disposizione di cui all’art. 13, comma XII del DL. 183/2020 ha limitato la portata della sospensione applicandola solamente “ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”: in tal modo, sono stati volutamente esclusi dall’applicazione di tale norma gli sfratti non specificatamente individuati ossia gli sfratti per finita locazione, le sentenze o ordinanze con cui sia stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace; è pure rimasta esclusa  l’ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l’immobile trasferito all’aggiudicatario in seno al processo d’espropriazione, ex art. 586, 2° comma, c.p.c., se non adibito ad uso di abitazione civile del debitore e dei suoi familiari.

 

È doveroso segnalare però che il cd. “blocco degli sfratti” non impedisce ai locatori di avviare nel primo semestre del 2021 nuove procedure per morosità: i locatori, infatti, possono rivolgersi al giudice per ottenere l'ordinanza di rilascio dell'immobile, a cui però non potranno dare esecuzione fino al 30.06.2021, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe che potranno essere disposte nei prossimi mesi.