Recupero crediti transfrontalieri in ambito UE: il c.d. Decreto Ingiuntivo Europeo

Studio Legale Avvocato Carlo Florio - Avvocati Bergamo Italia
Quenti Massys, Gli esattori, 1520

Il recupero di crediti esteri è spesso compromesso dalle difficoltà a localizzare il debitore ed i suoi beni nonché dalla disomogeneità degli strumenti giuridici di natura monitoria disponibili all’interno dei diversi stati.

 

Il diritto dell’Unione Europa contempla diversi istituti a tutela del credito transfrontaliero in ambito UE tra cui, in particolare, i seguenti:

  • Reg.to n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;
  • Reg.to 1896/2006 (come modificato dal più recente Reg.to UE 2421/2015) concernente il procedimento d’ingiunzione di pagamento europea;
  • Reg.to n. 861/2007 istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inferiori alla soglia di € 5.000;
  • Reg.to n. 655/2014 concernente la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ai fini del recupero di crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale.  

Quanto alla domanda di ingiunzione europea, essa si introduce mediante l'apposita modulistica al Giudice competente che ne dispone l’accoglimento, il rigetto ovvero ne domanda l’integrazione.

 

Accolta la domanda, l’ingiunzione viene notificata al debitore nel rispetto degli standard previsti dagli artt. 13-15 del Regolamento e, in mancanza di opposizione nei successivi 30 giorni, vi potrà essere apposta la “dichiarazione di esecutività” da parte del medesimo Giudice che ha emesso il provvedimento (diversamente dalla vecchia procedura di exequatur di cui al Reg.to 44/2001, superato dal Reg.to 1215/2012, per la cui declaratoria occorreva invece rivolgersi al Giudice competente dello Stato di futura esecuzione del provvedimento Giudiziale).

 

La domanda di ingiunzione europea può essere proposta anche senza l’assistenza dell’avvocato, come espressamente stabilito dall’art. 24 del Reg.to 1896/2006, e può essere proposta per crediti civili e commerciali, salvi i seguenti limiti c.d. oggettivi e spaziali di cui infra.

 

Quanto ai limiti oggettivi, ai sensi dell’art. 4 Reg.to 1896/2006 la domanda può aver oggetto soltanto crediti pecuniari, liquidi ed esigibili, di natura civile esclusa e commerciale. La procedura in commento è tuttavia esclusa ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, nelle seguenti materie: fiscale, doganale ed amministrativa, responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale; i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, ovvero se riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

 

Quanto ai limiti spaziali, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Reg.to 1896/2006, la procedura di ingiunzione europea potrà essere evidentemente azionata soltanto in caso di controversie transfrontaliere, innanzi all’autorità Giudiziaria di qualsiasi stato Membro (eccezion fatta per la Danimarca). Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, l’art. 6 del Regolamento richiama il Regolamento n. 44/2001, che è ormai obsoleto: pertanto, a tale fine dovrà farsi riferimento al più recente testo del Reg.to 1215/2012. 

 

Si noti che nella procedura di ingiunzione di pagamento europeo il debitore può presentare opposizione senza addurre alcuna motivazione, avvalendosi dell'apposita modulistica o anche con semplice raccomandata al Giudice dello Stato d'origine del provvedimento. La Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che l'opposizione del debitore non costituisce accettazione della Giurisdizione in favore del Giudice nazionale che ha emesso il provvedimento (in tal senso v. Corte Giustizia, Sent. 10 marzo 2016, causa 94/14, Flight Refund). A seguito di opposizione, il passaggio al procedimento ordinario deve avvenire su iniziativa del creditore procedente innanzi ai Giudici competenti competenti dello Stato d'origine secondo le norme di rito nazionali.

 

Il creditore che abbia ottenuto l'ingiunzione di pagamento europea potrà azionarla negli altri Stati Membri, in copia autentica ed eventualmente con traduzione asseverata, secondo le norme della procedura esecutiva nazionale instaurata. L’ingiunzione di pagamento europea non può essere oggetto di riesame, salvo in casi eccezionali previsti dall'Art. 20 del Reg.to 1896/2006.